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Legge 23 aprile 1965, n. 458 · Legge 23 aprile 1965, n. 458 — Attribuzione di personalita' giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili

Legge 23 aprile 1965, n. 458 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

All'Unione generale invalidi civili, con sede in Roma, e' attribuita personalita' giuridica pubblica. L'Ente assume la denominazione di "Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili". L'Associazione e' sottoposta al controllo del Ministero dell'interno e del Ministero della sanita', per le rispettive competenze. Lo statuto, deliberato dall'assemblea generale dei soci, e' approvato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per la sanita'.