Legge 15 aprile 1965, n. 441 Art. 3
All'onere di lire 75 milioni per l'anno finanziario 1965 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del gettito relativo alla applicazione della legge 3 novembre 1964, numero 1190 , concernente variazioni delle aliquote della imposta di ricchezza mobile. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.