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Legge 15 aprile 1965, n. 413 · Legge 15 aprile 1965, n. 413 — Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro

Legge 15 aprile 1965, n. 413 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per il settore artigiano rimane operante per il datore di lavoro, anche nei casi in cui vengano a cessare nel corso dell'anno i rapporti di lavoro con il personale dipendente, fino al termine dell'anno stesso.