Legge 15 aprile 1965, n. 413 Art. 1
L'obbligo assicurativo previsto nei riguardi degli artigiani dall' art. 18, n. 3, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , modificato dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15 , decorre dalla scadenza dei contratti di assicurazione privata che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che i contratti stessi garantiscano, anche sotto forma di indennizzo mediante pagamento in capitale o rimborso in danaro, prestazioni non inferiori a quelle garantite dall'assicurazione obbligatoria. I contratti di assicurazione privata che non rispondano alle condizioni predette potranno essere ad esse adeguati entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancato adeguamento, l'artigiano e' tenuto ad ottemperare all'obbligo assicurativo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine suddetto. Gli artigiani interessati sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato del lavoro copia dei contratti di cui al comma precedente, autenticata dall'assicuratore.
Verweist auf
- Legge 15 aprile 1965, n. 413 Art. 18