Legge 12 aprile 1965, n. 456 Art. 2
All'onere di cui al precedente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1961. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.