Legge 12 aprile 1965, n. 410 Art. 1
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articola unico. Nella prima e nella terza sezione della Commissione di cui all' art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125 , sono chiamati a far parte anche i rappresentanti dei venditori ambulanti, uno per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu' rappresentative.
Verweist auf
- Legge 12 aprile 1965, n. 410 Art. 14