Legge 30 marzo 1965, n. 225 Art. 5
Gli alloggi di proprieta' dello Stato per i quali non sia stata esercitata, la facolta' di riscatto ai sensi dello articolo 1 della presente legge sono trasferiti in proprieta', a titolo gratuito, all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, a decorrere dal 1 gennaio 1967.