Legge 30 marzo 1965, n. 224 Art. 4
L'ammortamento delle singole anticipazioni, da effettuarsi in trenta rate annuali posticipate al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti alla data della concessione, comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione. Peraltro, a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il periodo di ammortamento puo' cominciare dall'anno immediatamente successivo, anche se non abbia avuto luogo la parziale o integrale somministrazione.