Legge 8 marzo 1965, n. 143 Art. 5
E' altresi' autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 2.000.000, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti all'articolo 3 della presente legge.
E' altresi' autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 2.000.000, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti all'articolo 3 della presente legge.