Legge 6 marzo 1965, n. 259 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 adottato a Ginevra il 20 aprile 1963.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 adottato a Ginevra il 20 aprile 1963.