Legge 6 marzo 1965, n. 258 Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede: quanto a lire 2.572.000.000, in deroga alla, legge 27 febbraio 1955 n. 64 , a carico del fondo speciale inscritto al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63; quanto a lire 2.572.000.000, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico del fondo speciale di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1963-64; quanto a lire 1.200.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale inscritto al capitolo 580 dello stato di previsione del predetto Ministero per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; quanto a lire ((2.400.000.000)) , mediante corrispondente riduzione del fondo speciale del ripetuto Ministero destinato per l'anno finanziario 1965 a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.