Legge 6 marzo 1965, n. 257 Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 545.000.000 per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a quello di lire 1.644.500.000 per l'anno finanziario 1965 si provvede rispettivamente: mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 580 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al cennato periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del predetto Ministero destinato per l'anno finanziario 1965 a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.