Legge 1 marzo 1965, n. 116 Art. 3
Al maggior onere di lire 17 milioni per l'anno finanziario 1965 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del gettito relativo all'applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1190 , concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile. Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.