Legge 1 marzo 1965, n. 116 Art. 1
E' prorogata per la durata di 5 anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965, la concessione del contributo all'Associazione o Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede in Milano. Il contributo di cui all' articolo 2 della legge 29 ottobre 1960, n. 1317 , e' elevato a lire 25 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1965.