Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 89
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965, della somma di complessive lire 93.499.430.000 autorizzata con l'art. 76 della presente legge.