Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 85
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dello articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito per l'anno finanziario 1965 come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . n. 30 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80