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Legge 27 febbraio 1965, n. 49 · Legge 27 febbraio 1965, n. 49 — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965

Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 85

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

In KraftAmtlicher Text

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dello articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito per l'anno finanziario 1965 come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . n. 30 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80