Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 64
(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della aviazione civile e disposizioni relative)
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese concernenti l'anno finanziario 1965 ai termini della, legge 7 luglio 1907, n. 429 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Appendice n. 1).