Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 29
(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1963 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).