Legge 15 febbraio 1965, n. 52 Art. 3
All'onere di 25 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1961, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.