Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 3 febbraio 1965, n. 12 · Legge 3 febbraio 1965, n. 12 — Definizione delle questioni derivanti dalle sentenze emesse dal Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note italo-francesi, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771

Legge 3 febbraio 1965, n. 12 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Le somme derivanti dalle operazioni previste nei precedenti articoli 2 e 3, gli eventuali fondi di gestione dei beni attualmente detenuti dal Governo italiano, nonche' gli importi che fossero ricavati dalla vendita dei beni stessi, saranno versati al capitolo 221 fra le entrate diverse di Parte straordinaria del bilancio dello Stato per l'esercizio 1963-64. Nello stesso capitolo di entrata saranno versate le somme recuperate dal Ministero del tesoro a carico di cittadini italiani che avessero beneficiato di acconti ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1943, n. 521 e che successivamente avessero ottenuto direttamente dal Servizio liquidazioni francese la restituzione dei loro beni.