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Legge 3 febbraio 1965, n. 12 · Legge 3 febbraio 1965, n. 12 — Definizione delle questioni derivanti dalle sentenze emesse dal Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note italo-francesi, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771

Legge 3 febbraio 1965, n. 12 Art. 3

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Ove gli interessati preferiscano non avvalersi della facolta' di cui all'articolo 1, si intendono definitivamente acquisiti ai medesimi gli indennizzi di cui al decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 e, conseguentemente, s'intendono devoluti allo Stato gli indennizzi disposti con il lodo arbitrale, nonche' il complesso dei beni gia' restituiti dal Servizio liquidazioni francese o l'ammontare della loro liquidazione, ivi compresi gli eventuali fondi di gestione derivanti dall'Amministrazione italiana di detti beni, che entreranno a far parte del patrimonio disponibile dello Stato.