Legge 13 dicembre 1964, n. 1348 Art. 2
Al trasferimento reciproco dei beni sara' provveduto con contratto appena il Comune avra' adempiuto a tutti gli impegni assunti e dopo che le opere saranno state ultimate, collaudate e riconosciute dall'Ufficio tecnico erariale conformi al progetto citato. Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti all'approvazione dell'atto di impegno e dell'atto di trasferimento.