Legge 6 dicembre 1964, n. 1332 Art. 7
Il Ministro per la sanita', sentito il Comitato amministrativo dell'istituto superiore di sanita', puo' disporre la conferma delle borse di studio, corrispondenti ai fini indicati dal precedente articolo 1 e in godimento alla data del 1 giugno 1964, per un periodo non eccedente la data di scadenza per ciascuna di esse stabilita.