Legge 25 novembre 1964, n. 1280 Art. 4
I prestiti previsti dai precedenti articoli sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi. Per i singoli prestiti, la garanzia sara' prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno e per le finanze.