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Legge 12 novembre 1964, n. 1279 · Legge 12 novembre 1964, n. 1279 — Istituzione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza

Legge 12 novembre 1964, n. 1279 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il Fondo di cui al precedente articolo ha lo scopo di provvedere: a) all'assistenza degli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza di qualsiasi carriera e grado, deceduto, in servizio od in quiescenza; del personale stesso in servizio e dei loro familiari in caso di bisogno; b) al conferimento di contributi scolastici ed alla concessione, mediante concorso, di borse di studio ai figli del personale anzidetto; c) all'assicurazione del personale di pubblica sicurezza addetto a servizi particolarmente rischiosi; d) alla concessione di sussidi al personale militare e civile della pubblica sicurezza, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessita'; e) alla concessione di adeguati contributi ai reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per la istituzione di sale convegno, circoli, centri di riposo o sportivi, colonie estive, stabilimenti balneari o montani, biblioteche, e per ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, nonche' la sanita' morale e fisica dei dipendenti e delle loro famiglie, salvo che l'Ente non ritenga di provvedervi direttamente; f) alla ripartizione dei premi cui hanno diritto gli agenti accertatori di contravvenzioni secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dalle leggi dello Stato; g) alla concessione di premi al personale civile e militare che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza, con sicuri vantaggi per la collettivita' e l'accresciuto decoro dell'Amministrazione; h) alla costruzione di alloggi per il personale piu' bisognoso ed ogni altra forma di assistenza sociale nei confronti del personale anzidetto.