Legge 10 novembre 1964, n. 1191 Art. 2
Alla spesa occorrente sara' provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.