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Legge 10 novembre 1964, n. 1174 · Legge 10 novembre 1964, n. 1174 — Concessione di un contributo annuo di L. 1.900.000 e di un contributo di L. 7.600.000 a copertura di annualita' passate a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati

Legge 10 novembre 1964, n. 1174 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

All'onere di lire 1.900.000, gravante sull'esercizio 1963-64, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. All'onere di lire 7.600.000 gravante sull'esercizio finanziario 1963-64 per il contributo di cui all'articolo 2 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.