Legge 5 novembre 1964, n. 1176 Art. 4
Tutti gli atti e contratti relativi alla costituzione di societa' ed alla assunzione di partecipazioni di cui all'articolo 2, comma secondo, ed al trasferimento dei titoli azionari e obbligazionari ai sensi dell' articolo 4 della legge 7 febbraio 1956, n. 45 , e dell' articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649 , saranno soggetti alle imposte di registro nella misura fissa di lire 10 mila ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2 mila ed esenti da tassa di concessione governativa. I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno percetti nella misura fissa di lire 10 mila. Gli onorari spettanti ai notai saranno ridotti ad un quinto.