Legge 26 ottobre 1964, n. 1149 Art. 8
L' articolo 35 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , delle leggi sulla istruzione superiore e' cosi' modificato: "Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 non si applicano agli ospedali dipendenti dall'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma".