Legge 26 ottobre 1964, n. 1149 Art. 3
Entro sei mesi dalla concessione del mutuo il Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma redigera' il progetto esecutivo del costruendo ospedale.
Entro sei mesi dalla concessione del mutuo il Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma redigera' il progetto esecutivo del costruendo ospedale.