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Legge 15 settembre 1964, n. 765 · Legge 15 settembre 1964, n. 765 — Integrazioni alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relative all'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana

Legge 15 settembre 1964, n. 765 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

La Giunta collabora col presidente nella predisposizione dei principali atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e particolarmente: a) statuto, regolamento del personale e norme per il funzionamento dei servizi; b) bilancio preventivo, conto consuntivo e relazioni relative; c) piano di classifica della proprieta' ai fini della determinazione dei criteri di contribuzione. Spetta alla Giunta provvedere nelle seguenti materie, ferme restando le attribuzioni del Consiglio: a) sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa; b) sui ruoli di contribuenza in conformita' al piano di classifica e al bilancio preventivo approvati dal Consiglio; c) sui progetti esecutivi e le perizie di variante; d) sulle licenze e concessioni temporanee; e) sugli impegni di spesa di importo non superiore ai 30 milioni, restando demandati alla competenza del Consiglio gli impegni d'importo superiore; ((2)) f) su altri affari che il Consiglio ritenga di demandare alla Giunta in sede consultiva o deliberante.

--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 30 dicembre 1991, n. 411 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il limite di spesa di cui all' articolo 5, secondo comma, lettera e), della legge 15 settembre 1964, n. 765 , e' elevato a lire 1.000 milioni".