Legge 15 settembre 1964, n. 756 Art. 7Famiglia colonica
TITOLO II DELLA MEZZADRIA
La composizione della famiglia colonica puo' essere modificata senza il consenso del concedente anche fuori dei casi previsti dall' articolo 2142 del Codice civile , purche' non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. Ai fini della presente legge, il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo.