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Legge 15 settembre 1964, n. 756 · Legge 15 settembre 1964, n. 756 — Norme in materia di contratti agrari

Legge 15 settembre 1964, n. 756 Art. 3Divieto di nuovi contratti di mezzadria

TITOLO II DELLA MEZZADRIA

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria. I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli. La nullita' ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Agli effetti del primo comma non si considerano nuovi contratti quelli stipulati per estendere il fondo oggetto del contratto al fine di adeguarlo alle esigenze della famiglia colonica e della buona conduzione.