Legge 10 agosto 1964, n. 718 · Legge 10 agosto 1964, n. 718 — Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1963, n. 1329, sui ciechi civili Legge 10 agosto 1964, n. 718 Art. 10 In KraftAmtlicher Text E' abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con la presente legge. ← Vorherige · Art. 9 Inhalt