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Legge 10 agosto 1964, n. 718 · Legge 10 agosto 1964, n. 718 — Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1963, n. 1329, sui ciechi civili

Legge 10 agosto 1964, n. 718 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Per i minorati della vista, che siano titolari di assegno a vita alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 , la maggiorazione di cui all' articolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 , e' concessa d'ufficio, ferme restando le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 . Gli accertamenti della cecita' assoluta o del residuo visivo previsti dal citato articolo 9 saranno eseguiti, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle Commissioni medico-oculistiche di cui all'articolo successivo.