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Legge 5 luglio 1964, n. 607 · Legge 5 luglio 1964, n. 607 — Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263

Legge 5 luglio 1964, n. 607 Art. 6

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La domanda, in carta libera, per ottenere gli indennizzi di cui all'articolo 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro (Ispettorato generale rapporti finanziari con l'estero). Alla domanda dovra' essere allegata la necessaria documentazione, essa pure in carta libera, attestante l'esistenza e la misura del credito. Sono considerate valide le domande gia' presentate e che non siano state soddisfatte ad altro titolo. Esse dovranno tuttavia essere integrate della documentazione di cui al secondo comma. Sono estese agli atti occorrenti per i riconoscimenti di cui alla presente legge, le agevolazioni fiscali di cui all' articolo 7 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 .