Legge 28 giugno 1964, n. 444 Art. 95
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni, relative)
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi, ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, a termini dell' articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , in lire 5.690.000.000.