Legge 28 giugno 1964, n. 444 Art. 90
(Stato di previsione del il ministero dell'industria e del commercio e disposizioni relative)
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).