Legge 28 giugno 1964, n. 444 Art. 80
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 il numero massimo di ufficiali di complemento della Marina militare da mantenere in Servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito come appresso: sottotenenti di vascello gradi corrispondenti . . . . . . . N. 30 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 80