Legge 28 giugno 1964, n. 444 Art. 78
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica, - ruolo navigante - da mantenere in servizio a norma dell' articolo 1, comma secondo, della legge 21 maggio 1960, n. 550 , e' stabilito in 150 unita'.