Legge 28 giugno 1964, n. 444 Art. 52
(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e' autorizzata la spesa di lire 850.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949. n. 264 e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1932, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.