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Legge 28 giugno 1964, n. 444 · Legge 28 giugno 1964, n. 444 — Bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964

Legge 28 giugno 1964, n. 444 Art. 44

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

In KraftAmtlicher Text

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo medesimo, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno. Appendice n. 2). Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del lancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso ai bilancio predetto.