Legge 28 giugno 1964, n. 444 Art. 38
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
Per il periodo il 1 luglio-31 dicembre 1964, l'assegnazione a favore della Croce Rossa, italiana per l'espletamento dei servizi di cui all' articolo 2, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256 , e' stabilita in lire 95.000.000.