Legge 28 giugno 1964, n. 444 Art. 33
(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie straordinarie del Ministero della pubblica istruzioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).