Legge 28 giugno 1964, n. 444 Art. 27
(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 in conformita', dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).