Legge 28 giugno 1964, n. 444 Art. 22
(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).