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Legge 28 giugno 1964, n. 444 · Legge 28 giugno 1964, n. 444 — Bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964

Legge 28 giugno 1964, n. 444 Art. 110

In KraftAmtlicher Text

E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 . Detti buoni poliennali, il cui ammontare non puo' superare il disavanzo finanziario risultante dal precedente articolo 109 ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura del disavanzo medesimo, possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del tesoro novennali di scadenza 1 aprile 1965 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8 , convertito nella legge 23 febbraio 1958. n. 84. Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941 , con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.