Legge 28 giugno 1964, n. 444 Art. 11
(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)
Ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385 . la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in L. 6.000.000.