Legge 28 giugno 1964, n. 444 Art. 103
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del bilancio per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' dell'annesso stato di previsione Tabella n. 17).
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del bilancio per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' dell'annesso stato di previsione Tabella n. 17).