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Legge 24 giugno 1964, n. 538 · Legge 24 giugno 1964, n. 538 — Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi

Legge 24 giugno 1964, n. 538 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territorio ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130 , e successive modificazioni sono richiamate in vigore per un triennio dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresi' ai rimpatriati contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 , e dalla legge 25 febbraio 1963, n. 319 .